La Legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.&i. con l’articolo 1, ai commi da 125 a 129,
prevede nuovi obblighi di trasparenza in materia di “contributi,sovvenzioni e vantaggi
economici di ogni genere”
riconosciuti alle associazioni ed alle imprese da Pubbliche amministrazioni e da altri
soggetti pubblici
rilevanti. Nello specifico è richiesta la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni
anno, sul proprio sito
internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici
ricevuti nell’esercizio
dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Sono tenuti al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle
imprese, e pertanto: società
di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti
attività di impresa (a
prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria,
semplificata, regime dei
minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Le società di capitali e le cooperative che redigono il bilancio in forma ordinaria
possono assolvere
all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. In questo caso,
tali società non
saranno soggette all’obbligo di pubblicazione sul sito internet.
Secondo interpretazioni, per le società di capitali e le cooperative che redigono il
bilancio in forma
abbreviata, per quanto riportato nella relazione di accompagnamento della norma, sarebbe
possibile indicare
“volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle
informazioni ad oggi
disponibili, però, non è certo che in questi casi l’esposizione in nota integrativa
degli aiuti e contributi
ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Per
questi motivi, quindi,
ritiene opportuno procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti, sia
nella Nota Integrativa
facente parte del Bilancio d’Esercizio, sia in apposita pagina del sito aziendale.